L’agricoltura ai tempi del Covid-19 e il DL Rilancio Italia

di Angelo Candita
(Presidenza nazionale di LiberiAgricoltori)

 

Già all’inizio della pandemia con il blocco di tutte le attività ed il fermo forzato al canale ristorazione, le aziende agricole hanno registrato una forte contrazione di liquidità ed almeno il 60% delle imprese agricole italiane che hanno avuto una diminuzione delle attività a causa della pandemia Coronavirus. Le promesse inserite nel “Dl Liquidità” (decreto legge 8 aprile 2020), attraverso cui lo Stato si fa garante” non ha portato, ad oggi i risultati attesi.

I presunti aiuti del ‘Cura Italia’ a conti fatti prevedono un ulteriore indebitamento delle Imprese Italiane. Le aziende agricole normalmente ricorrono all’indebitamento per gli investimenti o ampliamenti di vario genere, e in una economia che viaggia a pieno ritmo, tale indebitamento è fatto normale e salutare per l’azienda, oltre tutto risponde appieno alla mission del sistema bancario, il quale è in fin dei conti nato e vissuto proprio con questo compito, ossia di essere di supporto esterno all’economia reale.

Una nostra riflessione su questo argomento non può essere che tutti i livelli decisionali “il Governo”, attuino strumenti idonei preposti a consentire a breve una imponente “ristrutturazione del debito”, e per debito sono da intendersi, quelli contratti pre-virus‘.

Nel DL RILANCIO si affronta il problema emergenziale a tutela delle filiere in crisi, e nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene istituito un fondo, denominato “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 1000 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Le risorse di cui al presente comma sono destinate in via principale, ma non esclusiva, al settore florovivaistico, lattiero caseario, vincolo, zootecnico nonché́ della pesca e dell’acquacoltura.

Bene, quindi, possiamo supporre che la nostra prima riflessione abbia esito quando nel decreto leggiamo?:

Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Non credo sia necessario analizzare nelle singole misure di intervento previste dal DL:

  1. Potenziamento Fondo indigenti

Questa attività è affidata ad AGEA e nel testo si legge “ … Agea è quindi autorizzata ad adottare modalità semplificate nell’attuazione delle disposizioni previste sugli appalti riguardanti l’acquisto dei buoni spesa, delle derrate alimentari e dei pasti pronti e confezionati, oltre che dei dispositivi di sicurezza come mascherine e guanti monouso per i volontari degli enti caritativi che provvedono alla distribuzione delle derrate alimentari.”

Quello che ci lascia perplessi è l’affidamento ad AGEA di questo servizio, è noto a tutto il mondo agricolo che AGEA con gode di tanta “stima”.

  1.  Anticipo PAC

Anche per questo punto “La disposizione proposta intende modificare la misura dell’anticipazione prevista dall’articolo 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, innalzandola dal 50 al 70 per cento.”

Questo strumento deve realizzato già da subito, questo vuol dire che il pagamento dell’anticipazione non avvenisse in tempi dilazionati ma rapidi e coinvolga l’intero bacino di aziende in una sola operazione.

  1.  Utilizzo delle economie

Capitolo molto ambiguo poiché si legge:  Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, determini l’impossibilità da parte dei Consorzi di bonifica e degli Enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell’acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico delle aree ricadenti all’interno dei relativi comprensori, è consentito l’utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell’anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inclusi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse ed attribuite alla competenza dello stesso Ministero.”

Perché ambiguo? Premesso che i Consorzi di Bonifica di per sé sono un vecchio argomento e nei confronti dei quali tutto il mondo agricolo è in ribellione, poiché sono chiamati a contribuire TUTTI anche coloro che non ricevono alcun servizio Dobbiamo supporre che attraverso questa operazione agli agricoltori non saranno più addebitati gli oneri del tributo 630 che è proprio dei consorzi di bonifica.- Se così non è ai poveri agricoltori ed in questo caso anche a tutti i cittadini sarebbe un aggravio di costi.

L’argomento amplia la perplessità perché nella relazione illustrativa all’articolo si legge:

La sospensione dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché le difficoltà delle aziende agricole nell’ottemperare all’obbligo di pagamento per il servizio di irrigazione ricevuto, sta mettendo in serissima difficoltà i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui; infatti, tali Enti si trovano nella condizione di non riuscire ad espletare regolarmente le proprie funzioni di rilevante interesse pubblico, con ripercussioni sia nella attuazione degli interventi infrastrutturali straordinari avviati, sia nella esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti idriche e dei corsi d’acqua di bonifica ed irrigui, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all’interno dei comprensori interessati.”

Il dubbio è fondato quando nel decreto si legge: Improcedibilità atti esecutivi fondi destinati a Enti irrigui. Quindi i consorzi di bonifica con questo decreto si vogliono far passare per  Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, riconosciuti con le modalità di cui all’articolo 863 del codice civile, non possono essere aggrediti da terzi creditori di tali Enti, in virtù del vincolo di destinazione delle risorse erariali all’infrastruttura pubblica, ragione dell’investimento dello Stato.”