fonte: Regione Valle D’Aosta (vedi articolo originale)
La compilazione del registro dei trattamenti è un obbligo per gli acquirenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari che cedono la propria produzione a terzi.
La conservazione del registro dei trattamenti persegue finalità di verifica nell’ambito dei piani di monitoraggio e controllo ufficiale realizzati sul territorio.
L’articolo 20 del d.lgs 55/2012 sostituito dall’articolo 16 del d.lgs. 150/2012 ha introdotto alcune novità, di seguito specificate, riguardanti le modalità di compilazione e conservazione del registro dei trattamenti:
Il registro deve essere sempre sottoscritto dal titolare anche se esiste un delegato (in quest’ultimo caso, il registro deve essere sottoscritto sia dal titolare, sia dal delegato);
il registro deve essere conservato per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono i trattamenti e non più per un anno (disposizione entrata in vigore già dal giugno 2011 in applicazione alla Regolamento CE 1107/2009);
Il titolare dell’azienda deve conservare per tre anni (e non più per un anno) i moduli d’acquisto dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi e le fatture di tutti i prodotti fitosanitari acquistati;
i trattamenti devono essere annotati entro il periodo della raccolta o, al più tardi, entro 30 giorni dalla loro effettuazione;
non vi è più l’obbligo di annotazione delle date di semina, trapianto, fioritura e raccolta (si consiglia, comunque, l’annotazione di questi dati);
chi effettua trattamenti ESCLUSIVAMENTE in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio è esentato dalla compilazione del registro;
Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 165/1999, previa notifica alla ASL di competenza.
Attenzione: in aggiunta al registro dei trattamenti, gli aderenti al Pano di Sviluppo Rurale (PSR) sono tenuti anche alla compilazione dei seguenti registri:
– registro di magazzino e registro delle concimazioni per chi aderisce alla misura 214 (pagamenti agro ambientali);
– registro delle concimazioni per chi aderisce alla misura 211 (indennità compensativa).
Modelli scaricabili da questa pagina:
Modello 1) che comprende il solo registro dei trattamenti (documento base – adatto a chi non aderisce alle misure del PSR)
Modello 2) che comprende il registro dei trattamenti unito al registro delle concimazioni (documento adatto a chi aderisce alla sola misura n. 211 “indennità compensativa” ma non alla misura 214 “pagamenti agroambientali” del PSR)
Modello 3 il registro dei trattamenti unito al registro di magazzino e al registro delle concimazioni (documento adatto a chi aderisce alla misura 214 “pagamenti agroambientali” del PSR)
Delega da compilare e conservare con il registro (solo nel caso in cui il titolare non corrisponda alla persona che effettua i trattamenti in azienda)