fonte: Quotidiano sicurezza.it (vedi articolo originale)
Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 riguardante la “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”.
Il decreto contenete disposizioni ai sensi dell’art.3 comma 13 del D.Lgs 81/08 inerenti l’informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria per piccole e medie imprese nel settore agricolo che impieghino lavoratori stagionali che non superino le cinquanta giornate lavorative e per un numero totale di lavoratori che sia compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali.
Due i campi di applicazione:
articolo 1, comma 1: lavoratori stagionali nella stessa azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta e limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici;
articolo 1, comma 2: “lavoratori occasionali che svolgono lavoro accessorio di cui all’articolo 70 e seguenti del Decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) , che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole”.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria il decreto prevede che per i soggetti indicati dal comma 1, articolo 1, gli adempimenti “si considerano assolti su scelta dal datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente o dal dipartimenti di prevenzione della ASL”.
Tale visita medica ha validità biennale, e consente al lavoratore di prestare la propria attività stagionale nel limite delle 50 giornate l’anno, anche in altre imprese agricole.
Ancora. “Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate al favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici”.
In questo caso “il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati”.
Per quanto riguarda la formazione e l’informazione gli adempimenti previsti per i lavoratori indicati dal decreto vengono considerati “assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”.
Ai lavoratori provenienti da altri Paesi devono essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua.