Cosa cambia: l’indennizzo di un evento infortunio in agricoltura.


Pubblicato su Il sole 24 ore.com (vedi articolo originale)

INAIL, nota 6048/2013 – L’indennizzo di un evento infortunio nel settore agricolo è limitato alle attività fisiche di carattere manuale-esecutivo rivolte direttamente ed esclusivamente all’esercizio dell’impresa agricola. Ne rimangono escluse tutte quelle attività svolte in modo occasionale e ricollegabili all’esercizio dell’attività agricola solo in modo indiretto. Per identica logica, sono escluse tutte quelle attività che rappresentano un interesse personale dell’agricoltore, ancorché lo stesso sia accidentalmente collegabile alla professione svolta. La tutela si estende altresì all’attività di vendita e distribuzione diretta dei prodotti comprese le attività a queste complementari; non opera però per tutte quelle attività di carattere  organizzativo/imprenditoriale. È opportuno evidenziare però che l’attività agricola di produzione è tutelata indipendentemente dalla destinazione finale dei prodotti, poiché l’elemento discriminante per stabilire il possibile indennizzo dell’evento infortunio è rappresentato dalla distinzione tra attività di produzione e attività di trasformazione dei prodotti. Quest’ultima è coperta da tutela solo se la destinazione dei prodotti è rivolta al mercato, ma non se invece è rivolta ad un esclusivo utilizzo personale.